Dati non più soggetti a pubblicazione abbligatoria ai sensi del D.Lgs. 97/2016

Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese Art. 25

1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:
a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalità di svolgimento;
b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.

Premessa
Il presente documento, risponde alle esigenze informative, disposte in merito ai controlli a cui sono assoggettate le imprese operanti nel territorio comunale, in aderenza all'articolo 14 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

I controlli in oggetto, sono relativi alla verifica della conformità delle attività produttive che esercitano in funzione delle autorizzazioni rilasciate dallo SUAP, ovvero rispetto al contenuto nelle dichiarazioni rilasciate dagli imprenditori negli atti sostitutivi delle licenze per l'esercizio dell'attività; i controlli vengono effettuati altresì sul rispetto delle prescrizioni normative in materia di igiene e salute pubblica, sicurezza ambientale, pubblica incolumità, individuate dal legislatore con leggi e regolamenti specifici per ogni settore di attività.

In generale si evidenzia che, qualora l'attività sia esercitata all'interno di immobili/laboratori, occorre che questi abbiano l'idonea destinazione d'uso così come è indispensabile che siano dotati delle necessaria conformità/agibilità edilizia; conseguentemente, i locali dovranno altresì essere adeguati alla norme in materia di prevenzione incendi, qualora l'attività imprenditoriale svolta sia soggetta alle norme di settore in questione.

Nel caso di attività potenzialmente lesive della salute pubblica od in quelle in cui vi sia manipolazione di alimenti e bevande, o comunque l'esercizio preveda l'uso di oggetti che possano venire direttamente a contatto con l'utenza, occorre il possesso di autorizzazioni sanitarie ovvero di atti equipollenti quali autocertificazioni denominate notifiche sanitarie.

Per alcune attività che richiedono particolari competenze professionali, quali quelle dei servizi alla persona, pubblici esercizi, addetti alla sicurezza e simili, può essere richiesto il possesso di particolari requisiti soggettivi quali il conseguimento di attestati professionali o speciali abilitazioni; in ogni caso è sempre necessaria, per il titolare e, ove richiesto, per il responsabile tecnico, la preventiva iscrizione al registro delle imprese, l'assenza di precedenti penali specifici ovvero l'assenza di cause ostative all'esercizio della professione.

In linea generale, in ossequio alle norme nazionali che hanno recepito le disposizioni discendenti dalla “direttiva servizi” dell'Unione Europea, le attività sono libere; ormai, solo in via residuale, per alcune determinate categorie di professioni, stante la peculiarità del servizio offerto, è previsto un contingente numerico; ad esempio per le attività di trasporto pubblico ( ad es. auto con noleggio con conducente o taxi) o per l'insediamento di farmacie.

Qualora l'attività debba essere svolta in forma itinerante occorre informarsi sulle aree interdette per particolari motivi igienico sanitari, paesaggistici o di interesse storico mentre, qualora la stessa si esplichi con occupazione di suolo pubblico è necessaria la preventiva autorizzazione subordinata all'approvazione del progetto di occupazione ed al pagamento della relativa tassa.

Poiché quasi tutte le attività di impresa necessitano quantomeno della preventiva dichiarazione di inizio attività, attualmente denominata Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentarsi al Comune si consiglia, prima di intraprendere qualunque attività imprenditoriale, di prendere contatto con lo Sportello Unico delle Attività Produttive per ottenere ragguagli in merito all'esercizio che si intende avviare.

Gli uffici dello SUAP effettuano anche il controllo sul possesso dei requisiti morali (e professionali), da autocertificare al momento della presentazione delle istanze ovvero delle SCIA, previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, da autocertificare da parte del dichiarante e di altre persone (soci e amministratori indicati all'art 85 del Dlgs. n. 159/2011).

Ultimo aggiornamento: 06/03/2024, 12:32

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