Note Riferimenti normativi

Registro degli accessi
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)
Aggiornamento: Semestrale

Accesso civico" semplice"
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
Aggiornamento: Tempestivo

Accesso civico "generalizzato"
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento: Tempestivo

A) Accesso civico “semplice” (Art. 5, comma 1, D.Lgs. n.33/2013)

L'accesso civico, previsto dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui l'Ente ne abbia omesso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell'informazione o del dato richiesto sul sito istituzionale dell'Ente e con la comunicazione al richiedente del relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta è gratuita e può essere presentata tramite posta elettronica ad uno seguenti uffici:
a) All'ufficio che detiene i dati, le informazioni, i documenti;
b) Al Segretario/Dirigente apicale - Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza.

In caso di mancata risposta entro il termine di legge, il richiedente può ricorrere al Segretario/Dirigente apicale Responsabile della prevenzione della corruzionee della Trasparenza Avv. Valeria Villa 

B) Accesso civico "generalizzato" (Artt. 5, comma 2 e 5 bis, D.Lgs. n.33/2013)

E' previsto, inoltre, come strumento di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa, il diritto per chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall'Ente ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo pubblicazione ai sensi del primo comma del D.Lgs. n.33/2013, nel rispetto, comunque, dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis.

L'esercizio di tale diritto non è sottoposto a limitazione per quanto riguarda la legittimazione del richiedente ed è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'Ente per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione per cui si chiede l'accesso.

La presentazione delle istanze può avvenire utilizzando il modulo sotto riportato seguendo le seguenti modalità:
- a mezzo posta o fax presso gli uffici che detengono l'atto o il dato, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente, o direttamente presso tali uffici;
- per via telematica osservando le seguenti modalità:

a) sottoscrizione mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) trasmissione mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
c) sottoscrizione e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata di un documento d'identità.

L'Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine che viene sospeso nel caso siano individuati soggetti controinteressati, i quali hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare una motivata opposizione all'accesso.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide entro il termine di 20 giorni.

Ultimo aggiornamento: 19/04/2024, 09:51

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri