Pubblicata il 29 giugno 2017 | Avvisi pubblici

Assegno maternità e assegno nucleo con tre figli minori

Assegno nucleo familiare: l'art. 65, comma 4, della Legge 448/98 e successive modifiche e integrazioni, prevede la concessione di un assegno in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori di anni 18. Possono fare domanda i cittadini italiani e dell'Unione Europea residenti,  i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente (art. 65, comma 1 della L. 448/98 come modificato dall'art. 13 della L. 96/2013), ovvero cittadini di paesi terzi in possesso dello status di rifugiato politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251),
Per l'anno 2017, il valore ISEE per avere diritto al contributo  deve essere inferiore a € 8.555,99; l'importo dell'assegno, se spettante nella misura intera, è pari a  € 1.836,90.
Le domande relative all'anno 2017 vanno presentate  al Centro per le Famiglie entro il l 31 gennaio 2018, utilizzando l'apposito modulo e allegando tutta la documentazione richiesta.

Assegno maternità: l'art. 74 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 stabilisce che per ogni figlio nato o per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica a seguito di affido preadottivo o di adozione, è concesso un assegno di maternità dei comuni.
Possono farne richiesta le neo mamme  residenti, che non beneficiano di altra tutela economica della maternità da parte dell'INPS o di altri enti previdenziali e che siano  cittadine italiane, comunitarie, non comunitarie ma in possesso della carta di soggiorno,  le  cittadine straniere in possesso dello status di rifugiata politica o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251); le  cittadine extracomunitarie titolari del permesso unico del lavoro (art. 12 C. 1 lettera e -  Direttiva Europea 2011/98/UE) o con autorizzazione al lavoro o familiari di cittadino extracomunitario titolare del permesso unico del lavoro con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie escluse dal D. Lgs. 40/2014.
 L'assegno può essere concesso ad integrazione di forme di tutela parziali inferiori all'importo del contributo.
L'importo da corrispondere alle  aventi diritto per l'anno 2017, se spettante nella misura intera, è pari a € 338,89 mensili, per 5 mesi.  Per le domande relative ai bambini nati nell'anno 2016 e 2017, il valore ISEE deve essere inferiore o  pari a € 16.954,95.
La domanda di concessione, da presentare al Centro per le Famiglie del Comune di Argenta, utilizzando l'apposito modulo, deve pervenire entro 6 mesi dalla data del parto, ovvero dall'entrata del bambino nella famiglia anagrafica della donna, allegando tutta la documentazione richiesta.

Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi al Centro per le famiglie, Via Circonvallazione 21/a Argenta  Telef. 0532/330205  mail: l.pollini@comune.argenta.fe.it


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nucleo familiare 2017
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Pubblicato nel marzo del 2015
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